Codice della strada - Art. 182 – Circolazione dei velocipedi
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Codice della strada - Art. 182 – Circolazione dei velocipedi
Per opportuna conoscenza le ultime novità che ci riguardano (Nuovo C.d.S. in vigore da agosto 2010), in particolare per la circolazione notturna!
Articolo 182 Circolazione dei velocipedi.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.
2. I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all’articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita’, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €23,00 a €92,00. La sanzione è da €38,00 a €155,00 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.
Ci toccherà attrezzarci con questo per le notturne?
Articolo 182 Circolazione dei velocipedi.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.
2. I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all’articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita’, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €23,00 a €92,00. La sanzione è da €38,00 a €155,00 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.
Ci toccherà attrezzarci con questo per le notturne?
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Re: Codice della strada - Art. 182 – Circolazione dei veloci
E' una vita che giro con elementi riflettenti sia sulla maglia,giubbini e scarpe adesso anche sulla sella.Comunque è in vendita mastro adesivo riflettente da applicare specialmente sui foderi verticali.
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Re: Codice della strada - Art. 182 – Circolazione dei veloci
Tutto utile, ma non a norma.zio ha scritto:E' una vita che giro con elementi riflettenti sia sulla maglia,giubbini e scarpe adesso anche sulla sella.Comunque è in vendita mastro adesivo riflettente da applicare specialmente sui foderi verticali.
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Re: Codice della strada - Art. 182 – Circolazione dei veloci
uso quello della macchina, quello e' omologato....
La forza sia con te.... Jedi
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Re: Codice della strada - Art. 182 – Circolazione dei veloci
Si, infatti, bravo. Dovrei provarlo...
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Re: Codice della strada - Art. 182 – Circolazione dei veloci
......e un bel giubbetto omologato e personalizzato "RUOTEGRASSE"
con scritta riflettente............
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Non si progredisce migliorando ciò che è stato fatto,
ma proiettandosi verso ciò che resta ancora da fare. (g.k.g)
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Re: Codice della strada - Art. 182 – Circolazione dei veloci
si puo' vedere !!ivan ha scritto:......e un bel giubbetto omologato e personalizzato "RUOTEGRASSE"
con scritta riflettente............
Marco
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Re: Codice della strada - Art. 182 – Circolazione dei veloci
Ragazzi da oggi entra in vigore la legge che obbliga il giubbino.......
Quindi okkio a chi la sera esce a fare una sgambata (per esempio il sottoscritto)
"Con la recente riforma del Codice della Strada è stato introdotto per i ciclisti l'uso obbligatorio di giubbini o bretelle catarifrangenti nelle ore notturne (solo se fuori dai centri abitati) e nelle gallerie (sempre)".
Quindi okkio a chi la sera esce a fare una sgambata (per esempio il sottoscritto)
"Con la recente riforma del Codice della Strada è stato introdotto per i ciclisti l'uso obbligatorio di giubbini o bretelle catarifrangenti nelle ore notturne (solo se fuori dai centri abitati) e nelle gallerie (sempre)".
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Re: Codice della strada - Art. 182 – Circolazione dei veloci
Ma allora in citta' alta si puo' andare senza quel giubbino da lucciola???
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Re: Codice della strada - Art. 182 – Circolazione dei veloci
Se passi sotto il ponte della Boccola o sotto qualche altra porta di Città Alta devi indossarlo.......
Comunque a parte gli scherzi, mi sa che devi indossarlo nel tratto che da Gorle ti porta a Bergamo, sempre se vieni dal provinciale.... e poi in città non è obbligatorio anche se comunque consigliato.
Comunque a parte gli scherzi, mi sa che devi indossarlo nel tratto che da Gorle ti porta a Bergamo, sempre se vieni dal provinciale.... e poi in città non è obbligatorio anche se comunque consigliato.
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Re: Codice della strada - Art. 182 – Circolazione dei veloci
Grazie Ivan.... che sia.. anche se mi fa sorridere nel vedere a volte delle bici (non mtb) di notte senza un minimo di lucine di sera e alcuni in auto a fari spenti...
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Re: Codice della strada - Art. 182 – Circolazione dei veloci
Proprio l'altro ieri dicevo a Ivan che certi scooter o ciclomotori hanno meno luci di noi...
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Re: Codice della strada - Art. 182 – Circolazione dei veloci
Una domanda mi sorge.... ma se il giubbino serve SOLO FUORI DAI CENTRI ABITATI...perche' correte a comprarlo????
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Re: Codice della strada - Art. 182 – Circolazione dei veloci
Non corriamo a comprarlo, semplicemente c'era una buona offerta e può tornare utile.
Poi non so tu, ma io per andare in giro di strada fuori dai centri abitati mi capita di farne abbastanza spesso...
Poi non so tu, ma io per andare in giro di strada fuori dai centri abitati mi capita di farne abbastanza spesso...